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«Il Cbam è un cambio di paradigma»

L’avvocata Sara Armella (Armella & Associati) sulle conseguenze del nuovo meccanismo per aziende e dogane

Il Cbam, il nuovo prelievo economico ambientale introdotto dall’Ue, richiederà «un cambio di paradigma. Saranno necessarie una maggiore consapevolezza all’interno delle imprese e al contempo un cambio delle relazioni con i clienti, perché andrà presa in considerazione non più solo la qualità del prodotto da importare, ma anche il modo in cui è stato realizzato». Questo è ciò che aspetta l’industria nazionale coinvolta nel meccanismo secondo Sara Armella, dello studio legale Armella & Associati, specializzato in diritto doganale e tributario.

Nel suo intervento nel webinar di siderweb “Cbam, istruzioni per l’uso”, Armella ha spiegato come stia proprio in questo punto il salto di qualità rispetto ai precedenti tributi: «Il Cbam va a investigare la metodologia di produzione, il modo di realizzazione di quel determinato bene. Va investigata e conosciuta l’impronta ambientale del bene, in modo da fornire le informazioni richieste alle autorità competenti» ha spiegato.

C’è quindi un tema di raccolta delle informazioni e l’invito è quello di attivarsi fin da subito, per prepararsi al meglio all’entrata in vigore definitiva del meccanismo. «Vanno definiti strumenti contrattuali con i propri fornitori. Molto spesso ci si affida a scambi di corrispondenza molto sintetici e rapidi, via mail o anche via Whatsapp. Questo è un aspetto che dovrà essere rivisto – ha detto l’avvocata Armella –, perché il Cbam impone una serie di controlli e verifiche che il produttore deve essere disposto a mettere a disposizione. E, appunto, vanno messi in atto strumenti contrattuali perché il fornitore sia obbligato a fornirci dati e riscontri, se del caso supportato da certificazioni tecniche internazionali».

Passando all’operatività, Armella nella propria presentazione ha ricordato che la prima dichiarazione o relazione Cbam dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle dogane entro il 31 gennaio 2024. L’allegato 1 del regolamento di esecuzione riporta un modello della relazione e un elenco delle informazioni dettagliate che dovranno essere riportate.

Ogni importatore avrà l’obbligo di indicare il Paese di origine delle merci e i dati utili a identificare l'impianto in cui sono stati prodotti i beni e di garantire che i loro fornitori extra-Ue mettano tempestivamente a disposizione le informazioni relative ai limiti di sistema dei processi di produzione. L’Organismo europeo antifrode (Olaf – European anti-fraud office) avrà il compito di verificare le dichiarazioni che vengono fornite. 

Altro dettaglio tecnico importante che è stato illustrato: l'applicazione del Cbam è direttamente collegata alla legislazione doganale dell’Ue e le merci importate devono essere prima classificate correttamente, perché essa è legata alla classificazione tariffaria. «Nelle nostre consulenze con le aziende, ci siamo resi conto che questo tema è stato sottovalutato – ha detto Armella –. Il codice indicato dal fornitore non può essere l’unico punto di riferimento. Deve essere eseguita una “due diligence” del prodotto da parte dell’importatore, per verificare che il codice fornito corrisponda con il codice in ambito europeo, dove vige una nomenclatura complessa e ci sono regole interpretative che devono essere tenute presenti. Se restano margini di dubbio, è opportuno richiedere un’informazione tariffaria vincolate». Se i prodotti Cbam non saranno dichiarati correttamente, infatti, le autorità competenti potranno richiedere un versamento delle quote maggiorato da interessi e sanzioni.


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