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«Il Cbam è una misura che riguarda il cambiamento climatico»

Così il policy officer Thomas Brinkmann. Ecco i punti chiave del meccanismo

Il Cbam, il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, è «in fin dei conti una misura che riguarda il cambiamento climatico», che intende fissare un prezzo equo alla CO2 contenuta nei beni e prodotti ad alta intensità di carbonio che vengono importati in Ue e, allo stesso tempo, incoraggiare una produzione industriale più “pulita” nei Paesi terzi. È quanto ha ricordato Thomas Brinkmann, policy officer della Commissione Ue, aprendo il webinar di siderweb dedicato proprio al Cbam. Ecco i punti principali che ha illustrato.

L’origine
Le emissioni di gas serra dell’industria, compresa quella dell’energia, in Ue sono regolate dall’Ets (Emission trading system), introdotto nel 2005. «Dopo alcuni anni in cui non ha funzionato molto bene – ha ricordato Brinkmann -, sono state adottate misure per migliorare questo sistema, che così ha già prodotto una significativa riduzione delle emissioni di gas serra».

In origine, infatti, la legislazione prevedeva una riduzione delle emissioni di Ghg (greenhouse gas) del 43% entro il 2030. Un obiettivo che, però, è stato superato dalle norme e dagli aggiornamenti adottati negli anni seguenti dall’Ue. «Per questo motivo – ha ricordato il policy officer -, sono state alzate le ambizioni del sistema Ets: l'industria e il settore energetico dovranno così ridurre le proprie emissioni del 62% rispetto al 2005. Si tratta quindi di un obiettivo piuttosto ambizioso, ora in vigore e giuridicamente vincolante».

Di conseguenza, l'industria si trova ad affrontare un rischio maggiore di “carbon leakage”, ovvero di trasferimento fuori dai confini dell’Ue delle emissioni di CO2. «Finora questo rischio è stato scongiurato per lo più con una misura chiamata “Assegnazione a titolo gratuito” dei certificati Ets – ha spiegato Brinkmann -. Ma ora, poiché il numero di certificati disponibili si ridurrà a causa della diminuzione dei livelli emissivi fissati dall'Ets, anche il numero di assegnazioni gratuite si ridurrà progressivamente. Per cui questo meccanismo non sarà più così efficace nel garantire la protezione dal “carbon leakage”. Questo è il motivo principale per cui è stato introdotto un nuovo sistema, ovvero il Cbam».

I punti chiave
Sono 5 i punti chiave che la Commissione ha considerato nella progettazione del Cbam (qui il regolamento di esecuzione pubblicato ad agosto in gazzetta ufficiale): i beni che vengono importati in Ue devono pagare lo stesso prezzo del carbonio dei produttori europei, come se fossero stati prodotti nell’Unione; il prezzo è tarato su specifiche aziende e sui loro beni, non dipende dalla loro provenienza, dal Paese. «Il principio è che il prezzo da pagare alla frontiera si basa sulle emissioni effettive incorporate in quei prodotti» ha sottolineato Brinkmann. Terzo, il prezzo del carbonio già pagato nel Paese di origine viene dedotto dal Cbam; quarto, coinvolgimento dei settori ad alta intensità di carbonio per affrontare il rischio di “carbon leakage”. In quinto luogo, «punto chiave della progettazione – ha sottolineato il policy officer - è stato quello di rendere il meccanismo compatibile con le politiche e gli impegni legali internazionali, in particolare con le regole del Wto». Il principio di base, quindi, è che un bene importato da Paesi terzi sia trattato come se fosse stato prodotto in Ue nella determinazione del prezzo del carbonio.

I settori coinvolti
Nella prima fase, il Cbam riguarderà sei settori: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Vengono inclusi anche alcuni beni “precursori” e alcuni prodotti downstream.

Settori che, ha illustrato Brinkmann, «sono stati selezionati sulla base di tre criteri: l'alto rischio di “carbon leakage”; la copertura di una quota elevata delle emissioni di gas serra dei settori dell’Ets; la fattibilità pratica.

«Ad esempio, si è discusso se il settore chimico dovesse essere più diffusamente coinvolto, ma a causa delle sue numerose ramificazioni e dei suoi processi produttivi, almeno in una prima fase ciò è stato ritenuto troppo difficile. Quindi, è possibile che il Cbam venga esteso anche ad altri settori. E in effetti alla Commissione è stato chiesto di fornire una valutazione in questo senso nel 2025» ha specificato.

La formula per il calcolo del Cbam

Un’entrata in vigore graduale
Il Cbam sarà pienamente in vigore dal primo gennaio 2026. Il prossimo primo ottobre inizierà il periodo di transizione. «La differenza principale – ha spiegato Brinkmann - è che durante il periodo di transizione non si dovrà pagare nulla alle frontiere, il che significa anche che le allocazioni gratuite di quote Ets rimarranno invariate. Solo a partire dal 2026 si assisterà a una graduale entrata in vigore del pagamento del Cbam e a una graduale eliminazione delle allocazioni gratuite delle quote Ets. Il periodo di transizione sarà principalmente dedicato alla comunicazione dei dati e a tal fine, in agosto, la Commissione ha adottato un regolamento di attuazione che illustra tutte le regole di questo periodo di transizione».

Il regolamento di attuazione
Durante questa fase di transizione «grande attenzione sarà rivolta alla raccolta di informazioni e alla facilitazione della preparazione del meccanismo» ha chiarito il policy officer.

«A tal fine, vorremmo ovviamente disporre di dati il più possibile dettagliati e di alta qualità, ma siamo consapevoli che i tempi sono piuttosto stretti. Quindi – ha specificato - nella relazione di attuazione è stata introdotta una serie di flessibilità per consentire ai produttori e agli importatori dei Paesi terzi di abituarsi gradualmente a questo nuovo meccanismo».

Ma chi è responsabile della rendicontazione? È il cosiddetto dichiarante (reporting declarant), che può essere l'importatore stesso o un suo rappresentante. «Una differenza molto importante tra il periodo di transizione e quello che inizierà nel 2026 è che non c'è bisogno di alcuna autorizzazione, le segnalazioni saranno presentate attraverso questo registro transitorio. Quindi, in pratica, in un browser online, devono essere compilati i campi obbligatori, con delle scadenze da rispettare, e cioè un mese dalla fine di ogni trimestre. Quindi ogni tre mesi ci sarà una nuova rendicontazione» ha detto Brinkmann.

Inoltre, è prevista una certa flessibilità: i report possono essere modificati fino a due mesi dopo la fine del trimestre di riferimento; per i primi due rapporti Cbam, modifiche sono possibili fino a luglio 2024.

Che informazioni devono essere comunicate? Il tipo di bene e il Paese di origine; dati sulla società produttrice; dettagli sulla produzione; emissioni; prezzo del carbonio pagato nel Paese di origine. «Anche in questo caso – ha chiarito - c'è una certa flessibilità per il monitoraggio delle emissioni incorporate. Si possono usare altri metodi fino a una certa scadenza. Esiste la possibilità, entro un limite di tempo, di utilizzare anche valori predefiniti e stime fino al 20% delle emissioni totali incorporate. E per questa deroga non si applica alcun limite di tempo». «La Commissione – ha specificato Brinkmann - aiuterà gli operatori dei Paesi terzi fornendo indicazioni e modelli. I modelli potranno essere utilizzati sia per comunicare le informazioni all'importatore sia per l'operatore del Paese terzo, per essere sicuri di non dimenticare nulla di importante».


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