
Transizione 4.0, nuovi supporto alle imprese
Analisi della 178/2020. Focus sul credito d’imposta per gli investimenti (puntata 1)
29 gennaio 2021
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 322 del 30/12/2020 della legge 178/2020 possiamo finalmente analizzare nel dettaglio tutti i Commi dal 1051 al 1063 dell’articolo 1 legge 178/2020 dedicati alla disciplina agevolativa innovata e rafforzata rispetto alla precedente. La legge, lo ricordiamo, si occupa del "piano transizione 4.0". Interessante per tutte le aziende della community dell’acciaio è l’entrata in vigore dell’estensione potenziata del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, con retroattività per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020.
La legge 178/2020 conferma il ruolo sempre più pervasivo dei crediti d’imposta nel quadro degli incentivi fiscali a carattere nazionale, introducendone anche di nuovi. Quali i Crediti d’Imposta legati al nostro settore dell’acciaio? Quali i cambiamenti più rilevanti? Nei prossimi numeri andremo ad approfondire tutti i Commi della L 178/2020 entrando nel dettaglio di tutte le novità.
Credito di imposta per gli investimenti
Commi dal 1051 al 1058
L’ambito applicativo temporale dell’attuale credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023.
Le principali novità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali possono essere così sintetizzate:
- Ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo, con estensione agli investimenti in beni immateriali ordinari (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni non 4.0 ovvero non inclusi nell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017);
- Potenziamento delle aliquote di credito d’imposta fino al 31.12.2021 con un décalage nel 2022;
- Previsione di un’aliquota potenziata per beni materiali e immateriali destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 L. 81/2017;
- Innalzamento dei massimali di spesa ammissibili;
- Accorciamento generalizzato del periodo di fruizione dell’agevolazione (da 5 a 3 anni);
- Ulteriore compressione del periodo di fruizione (in unica soluzione) per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;
- Anticipazione del momento di fruizione del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione per beni ordinari e di interconnessione per beni 4.0;
- Introduzione dell’onere di asseverazione della perizia tecnica per beni 4.0 di costo unitario superiore a 300.000 euro;
- Modifica della dicitura che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere: “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020”.
Soggetti destinatari dell'agevolazione
- A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
- Il credito d’imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Restano escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Gli investimenti agevolabili
- Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Permane l’esclusione degli autoveicoli e di tutti i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.
I beni strumentali semplici
L’ex superammortamento, diventato quest’anno credito d’imposta al 6% è ampliato. Innanzitutto per i beni materiali l’aliquota passa dal 6% al 10%, sempre con il massimale di 2 milioni di euro già esistente. Inoltre, per il solo primo anno, il Credito d’Imposta è elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile. Questo aumento dura solo per il 2021 e per gli ordini 2021 consegnati entro giugno 2022. Nel 2022 e fino al giugno 2023 l’aliquota torna al 6%.
- Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
- Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.
I beni materiali 4.0
- Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per i beni materiali 4.0 il primo scaglione resta a 2,5 milioni e l’aliquota per il primo anno passa al 50%. L’aliquota del secondo scaglione, tra 2,5 e 10 milioni, sale dall’attuale 20% al 30%. Infine si introduce un terzo scaglione per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni con un’aliquota al 10%. Il secondo anno invece le prime due aliquote tornano rispettivamente al 40% e 20% mentre la terza per gli investimenti tra 10 e 20 milioni resta invariata.
- Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
I software 4.0
L’attuale credito al 15% per i beni immateriali 4.0 passa al 20% con un massimale che sale da 700 mila euro a 1 milione di euro. Questa nuova aliquota durerà per tutto il biennio di proroga del piano (senza quindi la riduzione prevista per gli altri crediti d’imposta).
- Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO. GUN. 322 del 30/12/2020 della L. 178/2020
Paolo La Torre
Amministratore delegato
di Financial Consulting LAB srl
paolo.latorre@financialclab.it
MERCATO & DINTORNI | Rottame e ferroleghe: prospettive per il secondo semestre

2 luglio 2025
Con una produzione che stenta a ritornare a marciare spedita, la domanda di rottame e ferroleghe nel primo semestre è stata ...

Lascia un Commento