Transizione 4.0, il ruolo del credito di imposta
Analisi della 178/2020. Focus sul credito d’imposta per gli investimenti (puntata 2)
8 febbraio 2021
La legge 178/2020 conferma il ruolo sempre più pervasivo dei crediti d’imposta nel quadro degli incentivi fiscali a carattere nazionale, introducendone anche di nuovi, come anticipato anche nella prima parte dell'analisi. La legge, lo ricordiamo, si occupa del "Piano transizione 4.0". Interessante per tutte le aziende della community dell’acciaio è l’entrata in vigore dell’estensione potenziata del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, con retroattività per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020. Le domande alle quali cercheremo di dare una risposta sono: quali i crediti d’imposta legati al settore dell’acciaio? Quali i cambiamenti più rilevanti? In questa seconda puntata approfondiremo i Commi della legge 178/2020 continuando ad entrare nel dettaglio delle novità.
I PERIODI DI COMPENSAZIONE
Attualmente la compensazione è pari a 5 anni per i beni materiali e 3 anni per i beni immateriali. La nuova normativa disciplina la materia in questo modo:
- Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il periodo di compensazione diminuisce diventando di 3 anni. Per le aziende con fatturato inferiore a 5 milioni di euro, inoltre, il credito d’imposta per i beni strumentali semplici (sia materiali che immateriali non 4.0) si riduce ulteriormente a un anno. Altra novità rilevante è legata alla fruizione: potrà avvenire già dall’anno in cui si effettua l’investimento o, nel caso dei beni 4.0, dell’avvenuta interconnessione. Resta l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico (ma non a pena di decadenza del beneficio).
Al momento non è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta sul modello di quello che accade attualmente con il superbonus, ma su questo aspetto potranno esserci degli aggiornamenti.
CESSIONE DEL BENE E RECUPERO DEL CREDITO
- Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Il comma 1060 tratta della cessione del bene precedentemente interconnesso. Se il bene viene rivenduto o destinato a struttura produttiva all’estero ne consegue una perdita del beneficio. Sarà obbligo del soggetto restituire l’eventuale beneficio fiscale già fruito.
TRANSIZIONE 4.0 ANCHE PER I PROFESSIONISTI
Nel comma 1061 abbiamo la conferma della legittimazione a ricevere il Credito d’Imposta per beni strumentali materiali e immateriali semplici anche da parte dei professionisti.
- Il credito d’imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
ONERI DOCUMENTALI
Per i beni materiali e immateriali 4.0 nel nuovo piano Transizione 4.0 sussiste l’obbligo della perizia asseverata o dell’attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione per i beni il cui costo di acquisizione supera i 300mila euro. Per gli investimenti di importo inferiore viene richiesta, invece, una dichiarazione del legale rappresentante.
I CODICI TRIBUTO PER FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
Con la risoluzione 3/E del 13 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per fruire dei crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 4.0. Si tratta dei codici che bisognerà utilizzare per ottenere il bonus spettante attraverso un’operazione di compensazione rispetto ai debiti da pagare tramite modello F24.
I codici tributo vanno inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
I codici sono sei, tre per l’edizione 2020 del piano e altri tre per la nuova edizione 2021-2022 che ha avuto inizio il 16 novembre 2020.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020 abbiamo tre codici:
- 6932 - Il primo codice serve per i beni strumentali “semplici” (non 4.0), agevolati nel 2020 con un’aliquota al 6% ed è chiamato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”.
- 6933 - Il secondo serve per i beni materiali 4.0, per i quali l’agevolazione è prevista in due diverse aliquote: 40% per investimenti fino a 2,5 milioni; 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni ed è denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”.
- 6934 - Il terzo serve per i beni immateriali 4.0 (software 4.0), per i quali l’agevolazione è prevista nella misura del 15%. Questo codice è chiamato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.
I codici per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020:
- 6935 - denominato Credito d’Imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020″ è dedicato agli investimenti in beni strumentali semplici, materiali e immateriali, agevolati con aliquota al 10% che diventa il 15% nel caso di acquisto con finalità smart working. Dal 2022 l’aliquota tornerà al 6% sia per l’hardware che per il software e non ci sarà più la maggiorazione per lo smart working.
- 6936 - denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” è invece dedicato ai beni materiali 4.0, per i quali l’agevolazione è prevista in tre diverse aliquote: 50% fino a 2,5 milioni, 30% tra 2,5 e 10 milioni e 10% tra 10 e 20 milioni. Dal 2022 l’aliquota tornerà al 40% per il primo scaglione e al 20% per il secondo.
- 6937 - denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” è per i beni immateriali 4.0 (software 4.0), per i quali l’agevolazione è prevista nella misura del 20% per tutta la durata del piano (fino a tutto il 2022 con coda per le consegne al giugno 2023).
Normativa di riferimento. GUN. 322 del 30/12/2020 della L. 178/2020
Paolo La Torre
Amministratore delegato
di Financial Consulting LAB srl
paolo.latorre@financialclab.it
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