8 luglio 2015
Nell’attuale scenario economico italiano, la fiscalità costituisce uno degli elementi essenziali nella definizione delle prospettive di investimento delle aziende, sia italiane che estere.
Con l’obiettivo di rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese italiane ed anche per le imprese straniere che intendono operare in Italia, la Delega Fiscale (L. n. 23 dell’11 marzo 2014) ha previsto all’art. 12 la revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere.
In particolare tale revisione si pone l’obiettivo di ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e di creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori.
È proprio in questa direzione che vanno gli interventi di riordino previsti dallo Schema di decreto legislativo delegato recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese (di seguito “Decreto”).
Si tratta di interventi che riguardano alcuni aspetti della fiscalità internazionale e che tengono conto degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia, nonché dei lavori espressi in sede OCSE:
In dettaglio, il Decreto si è occupato di rivedere o innovare il trattamento fiscale di alcune fattispecie, tra le quali si segnalano le seguenti:
- il consolidato fiscale nazionale: le stabili organizzazioni (di seguito “s.o.”) in Italia di soggetti non residenti potranno optare per il consolidato fiscale sia come consolidanti che come consolidate; in assenza di s.o., il soggetto non residente potrà designare una società residente o una società non residente con s.o. italiana, ad esercitare l’opzione per il consolidato con altre società o s.o. italiane, purché sussista il controllo in capo al soggetto estero (cd. consolidato orizzontale);
- gli interessi passivi: verrà abrogata la possibilità di dedurre gli interessi passivi nel consolidato nazionale mediante l’utilizzo del ROL delle società controllate estere (c.d. consolidato virtuale); tuttavia, al fine di quantificare il ROL, si terrà conto dei dividendi relativi a società controllate estere;
- i dividendi e le plusvalenze: verranno considerati dividendi provenienti da Paesi black-list e, come tali, soggetti a tassazione integrale, solo gli utili relativi al possesso di partecipazioni aventi determinate caratteristiche; inoltre cambieranno le modalità di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi black-list, a seconda della tipologia di interpello presentato;
- le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti: verrà introdotta la possibilità, per l’impresa residente con s.o. all’estero, di optare per il criterio dell’esenzione del reddito della s.o. (cd. branch exemption) anziché per il metodo del credito di imposta. Tale scelta dovrà essere operata per tutte le s.o. estere, secondo il principio all in all out;
- i costi black list: i costi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti in Paesi black-list, verranno ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale.
Il Decreto introduce, inoltre, una nuova forma di interpello per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia di importo non inferiore a 30 milioni di Euro ed istituisce una nuova procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.
Come emerge dall’esperienza finora maturata, lavorando con primari gruppi multinazionali, le aziende con attività internazionale sono particolarmente sensibili alle novità che verranno prossimamente introdotte nel nostro sistema fiscale.
In tal senso, la tempestiva analisi del trattamento fiscale delle varie fattispecie sopra brevemente delineate, si rivelerà un elemento chiave per poter consentire alle imprese nazionali ed estere di impostare in modo corretto e coerente le decisioni imprenditoriali, secondo un criterio che tenga conto anche della futura fiscalità del nostro Paese.
Cristina Barbara Chiari
Tax Senior Manager
Tel. 0285141
Cell. 3351229597
Cristina.Chiari@it.ey.com
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